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Avviso: Temporanea sospensione dell’esenzione dai controlli di frontiera nell’area Schengen

In occasione del vertice G7 di Taormina l’Italia ha riattivato i controlli dei documenti di identità alle frontiere interne con i Paesi dell’area Schengen dal 10 al 30 maggio 2017. La temporanea sospensione dell’esenzione dai controlli di frontiera nell’area Schengen non comporta per i viaggiatori provenienti da fuori l’area Schengen e in possesso di valido visto Schengen alcun cambiamento nei controlli alla frontiera di ingresso o di uscita dall’area Schengen. L’unica differenza è che nei transiti interni all’area Schengen in ingresso in Italia (dunque per i viaggiatori già entrati in area Schengen) le autorità di frontiera effettueranno controlli di sicurezza sui documenti di identità. Si tratta di una misura transitoria comunemente e frequentemente adottata in occasione di importanti vertici internazionali, i cui eventuali disagi in termini di tempi di transito alle frontiere saranno minimi. Le notizie online che riportano l’interruzione dell’emissione o della validità dei visti Schengen o dei visti emessi dall’Italia sono false e totalmente prive di fondamento.

Alcuni chiarimenti (dalla nota del Ministero dell’Interno):

a) Problematica dei Visti Schengen Uniformi a ingresso singolo.
Se un cittadino straniero proveniente da un Paese membro dovesse essere in possesso di un Visto Schengen Uniforme che autorizza a un solo ingresso nell’area di libera circolazione e già timbrato in precedenza al momento del primo ingresso in area Schengen, il titolo autorizzativo dovrà ritenersi valido ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, a condizione che la validità e la durata del visto stesso siano ancora in corso (in qualità di titolo di circolazione all’interno dell’area Schengen).

b) Respingimento dei beneficiari del diritto alla libera circolazione.
I beneficiari del diritto alla libera circolazione possono entrare nel territorio nazionale solo se in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. Gli stranieri familiari di cittadini UE dovranno, invece, essere in possesso del passaporto (o di altro documento equipollente) e di un visto, nei casi in cui è richiesto, o di una carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 o 17 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (art. 5, d.lgs. 30 del 2007).