Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Snellimento delle procedure in materia di certificazione per l’assistenza sanitaria urgente in Italia in favore dei connazionali residenti all’estero (Art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 1 febbraio 2016). Possibilità di ricorrere all’autocertificazione.

S’informa che i cittadini residenti all’estero (AIRE), che rientrino temporaneamente in Italia ed intendano avvalersi delle prestazioni ospedaliere urgenti previste dalla normativa vigente, non hanno più l’obbligo di ottenere dagli uffici consolari la certificazione attestante il proprio status di connazionali che vivono all’estero.

Gli interessati potranno di conseguenza produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale si potrà autocertificare:

A – di essere nati in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché’ di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

oppure

B – di essere nati all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).