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REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO (domenica 4 dicembre 2016)

Referendum costituzionale: le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre

In relazione a notizie apparse su organi di stampa e circolate anche su social media, la Farnesina tiene a precisare che le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre.

Se è pur vero che la Legge dispone che l’elettore debba spedire la busta con la scheda votata “non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia” (art. 12 co. 6, L. 459/2001) – ossia, in questo caso, non oltre il 24 novembre – tale termine è puramente ordinatorio e non perentorio, come chiarito anche dalla successiva disposizione che prevede che gli uffici consolari devono inviare in Italia “le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia” (art. 12 co. 7, L. 459/2001), ossia appunto il 1° dicembre.

Gli elettori all’estero sono invitati ad attenersi alle indicazioni contenute nel foglio informativo contenuto nel plico ricevuto dal consolato e a non dare credito a informazioni in contraddizione con quanto ivi indicato.

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Referendum costituzionale: precisazioni sulle operazioni di voto all’estero

In merito alle notizie stampa diffuse ed a quanto apparso su alcuni social media, circa le procedure di consegna del materiale elettorale ai connazionali all’estero in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, secondo quanto previsto dalla L. 459/2001 (art. 12 c. 3), la Farnesina precisa quanto segue:

  • Un eventuale tentativo di doppio voto sarebbe immediatamente identificabile in sede di scrutinio e conseguentemente annullato, poiché il codice elettore apparirebbe due volte. La stessa Legge 459/2001 prevede tale eventualità e dispone al riguardo, all’articolo 14, comma 3, lettera c. Tutti gli elettori sono informati del divieto del doppio voto, con apposito avviso contenuto nel foglio informativo inserito nel plico elettorale. Gli uffici consolari sono stati allertati che per ogni caso di doppia spedizione che venga segnalato, dovranno reiterare agli interessati l’ammonizione di legge e fornire un prepagato per la restituzione del plico duplicato.
  • L’art. 5 del D.P.R. n. 104/2003 (Regolamento di attuazione della L. 459/2001) prevede la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori unicamente per finalità politico-elettorali. Gli elenchi “ostensibili” sono univoci, sicché i comitati referendari possiedono gli stessi indirizzi posseduti dagli uffici consolari.
  • Chi non ha ricevuto il plico entro il 20 novembre può fare richiesta di un duplicato all’ufficio consolare di riferimento.
  • Si esclude categoricamente la possibilità che materiale propagandistico possa essere stato immesso nei plichi elettorali.
  • La scheda referendaria contenuta nel plico elettorale NON deve essere né firmata né timbrata dal Consolato. Come stabilito dall’articolo 14 della L. 459/2001, nell’apposito spazio sul retro della scheda deve essere apposto il “bollo di sezione” da parte del Vicepresidente del seggio, in sede di scrutinio.
  • L’elettore che riceve il plico è tenuto ad esprimere personalmente il voto, come specificato nel foglio informativo contenuto nel plico elettorale. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, nonché gli uffici consolari all’estero, hanno il dovere di segnalare ogni notizia di reato elettorale giunta a loro conoscenza.

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AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO – (Agg. del 28/11/2016)

La societa’ AISCAT ha reso noto che anche in occasione delle consultazioni referendarie del 4 dicembre prossimo, gli elettori provenienti dall’estero che dovessero recarsi in Italia per esercitare il proprio diritto di voto presso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali potranno avvalersi delle agevolazioni usualmente concesse.

A tal riguardo si specifica che gli elettori residenti all’estero possono votare in Italia, e quindi fruire delle predette agevolazioni in territorio italiano, SOLO qualora abbiano presentato entro i termini di legge l’opzione per il voto in Italia, ovvero risiedano in Paesi in cui non si vota per corrispondenza (per questi ultimi le agevolazioni sul territorio nazionale sono da intendersi come aggiuntive al rimborso del 75% previsto dall’articolo 20, co. 2 della legge 459/2001).

A tali elettori e’ concessa l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale, sia per il viaggio per raggiungere il seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”, per le quali non e’ prevista l’emissione di un biglietto di viaggio (il sistema di esazione “aperto” prevede la suddivisione dell’autostrada in tratte, ciascuna delle quali e’ controllata in un solo punto; di conseguenza, l’utente non ottiene un biglietto di viaggio, dato che il pedaggio dovuto presso ogni stazione e’ indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria).

La validita’ delle agevolazioni ha inizio nelle seguenti date:

• per il viaggio di andata, dalle ore 22,00 del 29/11/2016;
• per quello di ritorno, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22,00 del 09/12/2016.

L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovra’ ritirare in entrata il biglietto autostradale e consegnarlo in uscita all’operatore.

Unitamente al biglietto l’elettore dovra’ esibire:
– per il viaggio di andata: la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciatagli dall’Ufficio consolare recante la localita’ di residenza;
– per il viaggio di ritorno: la tessera elettorale, opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove e’ avvenuta la votazione.

Qualora il transito in uscita avvenga tramite un varco automatico self-service, l’interessato dovra’ contattare il servizio di assistenza autostradale, cui dovra’ segnalare la propria condizione di elettore residente all’estero.

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RESTITUZIONE SCHEDE VOTATE E RICHIESTA DUPLICATI PLICO ELETTORALE (REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016)(Comunicazione del 21/11/2016)

Si rammenta ai connazionali che le schede votate dovranno essere restituite per corrispondenza utilizzando la busta già affrancata contenuta all’interno del plico. Le schede dovranno pervenire per posta entro le ore 16.00 del 1 dicembre.

Gli elettori che non avessero ancora ricevuto il plico elettorale, a partire da mercoledì mattina (23 novembre) negli orari di apertura al pubblico potranno chiedere l’emissione di un duplicato della scheda elettorale o ritirare direttamente presso il Consolato il plico non recapitato e qui restituito. Si ricorda che il plico è ritirabile solo dal diretto interessato previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Consolato a tal fine rimarrà aperto anche nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre, nelle fasce orarie 10.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00.

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016: RESTITUZIONE SCHEDE VOTATE E RICHIESTA DUPLICATI.
(Comunicazione del 18/11/2016)

A seguito dell’avvenuto invio dei plichi elettorali agli indirizzi indicati dagli elettori, si rammenta ai connazionali che le schede dovranno essere restituite per corrispondenza utilizzando la busta già affrancata contenuta all’interno del plico. Le schede dovranno pervenire per posta entro le ore 16.00 del 1 dicembre.

Gli elettori che non avessero ancora ricevuto il plico elettorale, a partire da lunedì 21 novembre possono richiedere l’emissione di un duplicato della scheda elettorale. Gli elettori residenti AIRE o temporanei nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Shanghai possono inoltrare richiesta di duplicato scrivendo a consolare.shanghai@esteri.it e allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Consolato rimarrà aperto al pubblico per l’emissione di duplicati della scheda elettorale anche nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre, nelle fasce orarie 10.00 – 12.30 e 14.00 – 16.00.

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Istruzioni per gli Elettori – (Agg. del 31/10/2016)

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4 DICEMBRE 2016 – Voto all’estero per corrispondenza, istruzioni per gli elettori (scarica il documento).
Scarica la presentazione grafica PowerPoint illustrante le modalita’ di voto per corrispondenza, con particolare riferimento alla restituzione della scheda votata.

 

Per cosa si vota?

Quesito referendario: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?“.

Votando SÌ, l’elettore esprime la volontà di APPROVARE la riforma costituzionale votata dal Parlamento.

Votando NO, l’elettore esprime la volontà di NON APPROVARE la riforma costituzionale votata dal Parlamento.

Chi vota all’estero?

Votano all’estero per corrispondenza:

  • gli elettori iscritti all’AIRE residenti nei Paesi nei quali le condizioni locali consentono il voto per corrispondenza;
  • gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato l’opzione per il voto all’estero entro il 2 novembre 2016, e i loro familiari conviventi, qualora non iscritti all’AIRE.

Come si vota?

Si vota per corrispondenza, con le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003 n. 104. In particolare:

a) gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:

– il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto);
– la scheda elettorale;
– una busta piccola (di norma di colore bianco);
– una busta di formato più grande, preaffrancata, recante l’indirizzo del competente Ufficio consolare;
– il presente foglio informativo.

b) l’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad es. una croce o una barra) sul rettangolo della scheda che contiene le parole SI o NO utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore blu o nero;

c) la scheda va inserita nella busta piccola che deve essere accuratamente chiusa e contenere esclusivamente la scheda elettorale; (scarica le istruzioni per restituire la scheda)

d) nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente), l’elettore inserisce il tagliando elettorale (dopo averlo staccato dal certificato elettorale seguendo l’apposita linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa, contenente la scheda votata;

e) la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta immediatamente, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro – e non oltre – le ore 16:00 (ora locale) del 1° dicembre 2016;

f) le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.

A T T E N Z I O N E

  • SULLE SCHEDE, SULLA BUSTA PICCOLA E SUL TAGLIANDO ELETTORALE NON DEVE APPARIRE ALCUN SEGNO DI RICONOSCIMENTO.
  • SULLA BUSTA GIà AFFRANCATA NON DEVE ESSERE SCRITTO IL MITTENTE.
  • LA BUSTA PICCOLA E LE SCHEDE DEVONO ESSERE INTEGRE.
  • IL VOTO È PERSONALE, LIBERO E SEGRETO. E’ FATTO DIVIETO DI VOTARE PIÙ VOLTE. CHI VIOLA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA SARA’ PUNITO A NORMA DI LEGGE.

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Comunicazione del 06/10/2016

Avviso nuovo termine per la presentazione delle opzione di voto dei temporanei
Si informa che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n. 40 del 28 settembre 2016 (il cui testo è reperibile al link http://elezioni.interno.it/circolari.html) nella quale, dopo aver confermato che la scadenza fissata dalla legge è l’8 ottobre, invita i Comuni ad accettare in via amministrativa anche le opzioni di voto, per gli elettori temporaneamente all’estero, che perverranno oltre tale termine, purché entro il 2 novembre prossimo.

Si sottolinea che tale termine è valido SOLO PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO; per gli elettori iscritti AIRE che vogliano votare in Italia (c.d. “optanti AIRE”) il termine per la presentazione delle richieste resta quello fissato dalla legge di dieci giorni (cioè entro l’8 ottobre).

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Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI NELL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.

Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione (scarica il fac-simile) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro l’8 di ottobre 2016, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro l’8 ottobre 2016 – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).

L’opzione (scarica il fac-simile x temporanei) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).