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Sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016. Attribuzione del cognome materno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 datata 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma, desumibile da un’interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238/1939 e D.P.R. 396/2000), nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 1/2017  (scarica la circolare) intesa a dare attuazione ai principi di diritto affermati dal giudice costituzionale.

Si rammenta che, gia’ prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, in virtu’ di quanto disposto con la circolare del Ministero dell’Interno n. 397/2008, gli atti di nascita afferenti a doppi cittadini nati all’estero potevano essere trascritti in Italia anche se recanti cognomi diversi da quello attribuibile in base alla normativa italiana, fatta salva la diversa manifestazione di volonta’ del soggetto interessato.
In ragione della pronuncia del giudice costituzionale, ora, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che gia’ rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purche’ accompagnati da prova della comune volonta’ dei genitori in tal senso.

Si precisa che, ove la volonta’ comune dei genitori di attribuire il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno sia gia’ stata espressa di fronte all’autorita’ di Stato Civile locale, di tale manifestazione – laddove riportata nell’atto o in un atto disgiunto – si dovra’ tener conto nella trascrizione in Italia. Nel caso opposto, l’EVENTUALE volonta’ COMUNE dei genitori di attribuire al figlio ANCHE il cognome materno potra’ essere acquisita dalle Rappresentanze Diplomatiche contestualmente alla richiesta di trascrizione degli atti di nascita formati dalle autorita’ locali.
In tali casi, l’atto di nascita (debitamente tradotto e legalizzato, ove richiesto) dovra’ essere, come di consueto, trasmesso al Comune italiano, unitamente alla dichiarazione concernente l’attribuzione del cognome materno. Analogamente si dovra’ procedere nei casi di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dai genitori con dichiarazioni rese dinnanzi a codesti Uffici o di fronte alle autorita’ locali, nonche’ nei casi di adozione per i quali i coniugi adottivi si rivolgano a codesti Uffici per ottenere il riconoscimento e la trascrizione in Italia dei provvedimenti di adozione e degli atti di stato civile degli adottati.

Per gli Uffici consolari operanti in quei Paesi i cui ordinamenti non prevedano la formazione dell’atto di nascita, l’eventuale manifestazione congiunta della volonta’ dei genitori di attribuire ANCHE il cognome materno al proprio figlio potra’ essere acquisita solo dalla Sede al momento della ricezione della dichiarazione di nascita – ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 396/2000 – e della stessa dovra’ tenersi conto nella formazione dell’atto di nascita. 

La dichiarazione concernente l’attribuzione del cognome materno (il cui modello sarà fornito in seguito) potra’ essere compilata e sottoscritta dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale presso l’Ufficio consolare, oppure inviata per posta, per via telematica (PEC o posta elettronica ordinaria) o per fax unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identita’ (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). La firma del dichiarante non cittadino dell’Unione Europea e residente all’estero deve essere autenticata nei modi previsti dalla vigente normativa da parte del funzionario che riceve la dichiarazione, previa identificazione del dichiarante, ovvero tramite autentica da parte di autorita’ straniera, debitamente apostillata o legalizzata, a seconda dei casi.