{"id":174,"date":"2022-12-15T19:37:52","date_gmt":"2022-12-15T18:37:52","guid":{"rendered":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/?page_id=174"},"modified":"2025-06-18T12:49:25","modified_gmt":"2025-06-18T04:49:25","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani\u00a0<strong>sono tenuti\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">obbligatoriamente\u00a0<\/span>a dichiarare tutte le variazioni di stato civile<\/strong>\u00a0(producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all&#8217;estero all\u2019Ufficio consolare competente per il luogo in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all\u2019estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) o all\u2019Ufficio consolare competente (quello di residenza dell\u2019interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia degli atti di stato civile rilasciati dalle Autorit\u00e0 cinesi, questi devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri cinese. La traduzione dei certificati dovr\u00e0 essere dichiarata conforme all\u2019originale a cura dell&#8217;Ufficio Consolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">NUOVE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DELLE NASCITE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(entrata in vigore della Legge n. <a href=\"http:\/\/www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/allegati\/circolare_26185_del_28_05_2025.pdf\">74\/2025<\/a>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/allegati\/circolare_26185_del_28_05_2025.pdf\">Legge n. 74\/2025<\/a>, che converte il Decreto Legge n. 36 del 28\/03\/2025, ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, modificando la Legge n. 91 del 05\/02\/1992.<\/p>\n<p>In particolare, la nuova normativa prevede specifiche limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana a persone nate all&#8217;estero, condizionandola alla presenza di indici predeterminati circa la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica Italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Alla luce di quanto previsto dalla citata legge, coloro che NON abbiano ancora provveduto a registrare il proprio figlio vorranno contattare il nostro Ufficio Consolare (<\/em><a href=\"mailto:consolare.shanghai@esteri.it\"><em>consolare.shanghai@esteri.it<\/em><\/a><em>) per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed evitare che al termine di applicazione del regime transitorio, fissato al <strong>31 maggio 2026,<\/strong> si decada dalla possibilit\u00e0 di trasmettere la cittadinanza italiana al proprio figlio mediante la dichiarazione di volont\u00e0 prevista dall\u2019art. 4 comma 1-bis della Legge n. 91 del 05\/02\/1992 e successive modifiche. <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina i cui <u>genitori siano entrambi in possesso della <strong>sola<\/strong> cittadinanza Italiana<\/u>, si dovranno allegare i seguenti documenti <strong>(*1)<\/strong>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Atto di nascita rilasciato dall\u2019Ufficio notarile locale, opportunamente tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Originale dell\u2019attestazione ospedaliera di nascita che non verr\u00e0 restituita <em>(Medical Birth Certificate <\/em>solitamente di colore verde<em>);<\/em><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Passaporti in originale di entrambi i genitori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Certificato storico di residenza di entrambi i genitori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina, nel caso in cui <u>uno dei genitori sia in possesso anche della cittadinanza cinese<\/u>, si dovranno allegare i seguenti documenti <strong>(*2)<\/strong>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Atto di nascita rilasciato dall\u2019Ufficio notarile locale, opportunamente tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Hukou (Family Book) in originale, che verr\u00e0 restituito, e copia conforme con traduzione in lingua italiana e apostille della sola pagina riguardante il minore;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Copia conforme del certificato medico di nascita tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Passaporto originale di entrambi i genitori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Certificato storico di residenza del genitore con cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina o in altro paese estero, nel caso in cui uno dei genitori sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella Italiana, diversa da quella cinese, si dovranno allegare i seguenti documenti <strong>(*3)<\/strong>:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Atto di nascita straniero. Se non Europeo, in formato multilingua, dovr\u00e0 essere tradotto in lingua italiana e legalizzato secondo le norme del Paese di riferimento;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Se il minore \u00e8 nato in Cina sar\u00e0 necessaria l\u2019attestazione ospedaliera di nascita, in originale, che non verr\u00e0 restituita <em>(Medical Birth Certificate, <\/em>solitamente di colore verde<em>);<\/em><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Passaporto originale di entrambi i genitori;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Certificato storico di residenza del genitore con cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0 IMPORTANTE: Rimandi, Annotazioni e FAQs<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>(*1) \u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Non risultano modificati i termini di legge riguardanti <strong>i tempi e le modalit\u00e0<\/strong> per effettuare le dichiarazioni di nascita previste <a href=\"https:\/\/www.salute.gov.it\/imgs\/C_17_pagineAree_1011_listaFile_itemName_0_file.pdf\">all\u2019Art.30 Legge 396\/2000<\/a> per la trasmissione dei documenti al comune e l\u2019eventuale relativa costituzione dell\u2019Atto di Nascita come da <a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/documenti\/circ-018-servdermo-16-11-2015.pdf\">Circolare. 18 del 16\/11\/2015<\/a>.<\/li>\n<li>Il richiedente ha l\u2019onere di dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>(*2)\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Alla luce del combinato disposto del <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/normative\/DPR_18_e_modifiche.pdf\">DPR 18\/1967<\/a>, del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticolo?art.versione=1&amp;art.idGruppo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0&amp;art.codiceRedazionale=011G0109&amp;art.idArticolo=3&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-13&amp;art.progressivo=0#art\">Lgs. 71\/2011 Art. 3 comma 1<\/a> e dell\u2019 <a href=\"https:\/\/it.wikisource.org\/wiki\/Relazioni_consolari_-_Convenzione,_Vienna,_24_aprile_1963\/CAPITOLO_I\">Art. 5 lett. F e M della Conv. 24\/04\/1963<\/a> , l\u2019Ufficiale Consolare svolge funzioni Notarili e di Stato Civile per quanto leggi e regolamenti dello Stato di accreditamento non vi si oppongano.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>In materia di registrazione delle nascite, fermo quanto in premessa circa le variazioni introdotte dalla Legge 74\/2025, rimangono inalterate le indicazioni riguardanti l\u2019acquisizione e la trasmissione degli atti di stato civile formati all\u2019estero, regolati dall\u2019<a href=\"https:\/\/www1.prefettura.it\/FILES\/AllegatiPag\/1156\/dpr396_2000.pdf\"> Art. 15 comma 2 della Legge 396\/2000<\/a> , quindi dall\u2019<a href=\"https:\/\/www1.prefettura.it\/FILES\/AllegatiPag\/1156\/dpr396_2000.pdf\">Art. 17 Legge 396\/2000<\/a> ed infine, con specifico riferimento alla Cina, dalla citata <a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/documenti\/circ-018-servdermo-16-11-2015.pdf\">Circ. 18 del 16\/11\/2015<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nia.gov.cn\/n741440\/n741547\/c1013967\/content.html\">L\u2019Art. 4 della Legge sulla cittadinanza della R.P.C<\/a>, stabilisce che <strong>il nato in territorio cinese da genitore cinese \u00e8 incontrovertibilmente cittadino cinese<\/strong> <strong>ed i genitori debbono procedere alla registrazione del neonato nello Hukou <\/strong>(Family Book), come riportato <a href=\"http:\/\/www.gd.gov.cn\/zwgk\/wjk\/zcfgk\/content\/post_2531969.html\">dall&#8217;Art. 20 del Regolamento sulla Famiglia nella R.P.C<\/a>., che prevede la rilevanza penale dell\u2019eventuale inadempienza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ad ogni modo, la mancata registrazione nei registri anagrafici e di stato civile cinesi non pregiudica lo status di cittadino cinese del minore e il predetto obbligo permane a prescindere dalle volont\u00e0 di alcuni genitori di attribuire al neonato un nome in lingua differente da quella cinese, parimenti a quanto avverrebbe in Italia se i genitori rifiutassero di registrare la nascita del neonato agli uffici comunali poich\u00e9 obbligati ad utilizzare la lingua Italiana in luogo dei caratteri cinesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Non \u00e8 consentita, senza giusta autorizzazione prefettizia, l\u2019attribuzione di due diverse identit\u00e0 al nuovo nato. L\u2019incongruenza delle generalit\u00e0 riportate sul passaporto straniero (in questo caso quello Italiano) rispetto a quelle riportate nei registri di stato civile cinese, compromettono nelle circoscrizioni di Shanghai, Zhejiang, Anhui e Jiangsu, l\u2019ottenimento del <em>\u201cEntry-Exit permit\u201d<\/em> e la libera circolazione dell\u2019individuo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>All\u2019uopo si ricorda che non \u00e8 possibile emettere un visto Schengen a favore dei cittadini italiani, anche qualora gli stessi siano in possesso di Passaporto Straniero.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il nome e cognome che verr\u00e0 utilizzato per la trascrizione della nascita al Comune Italiano di riferimento sar\u00e0 quello dichiarato agli ufficiali di stato civile cinese, ovvero sar\u00e0 il nome cinese utilizzato per la formazione dei documenti di stato civile locale (hukou e atto di nascita cinese), trascritto in Pinyin.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La legge Italiana permette la modifica in tutto o in parte del nome e del cognome, giusta Istanza alla Prefettura competente. Detta istanza pu\u00f2 essere compilata anche contestualmente alla consegna degli Atti di Nascita presso l\u2019Ufficio Consolare, che curer\u00e0 la trasmissione alla Prefettura competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il Decreto Prefettizio di cambio nome e\/o cognome, debitamente tradotto e apostillato, potr\u00e0 essere utilizzato correntemente in Cina per tutti gli usi consentiti dalla legge locale, non limitati all\u2019ottenimento del <em>Entry\u2013Exit permit<\/em>ma comprendenti svariati settori (sanit\u00e0, scuola, sistema bancario e assicurativo, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Par quanto previsto all\u2019<a href=\"https:\/\/www1.prefettura.it\/FILES\/AllegatiPag\/1156\/dpr396_2000.pdf\">Art. 28 396\/2000<\/a> in riferimento alle modalit\u00e0 di trascrizione e all\u2019<a href=\"https:\/\/www1.prefettura.it\/FILES\/AllegatiPag\/1156\/dpr396_2000.pdf\">Art. 29 comma 2 396\/2000<\/a> circa le informazioni contenute negli Atti di Nascita e\/o nelle certificazioni sostitutive di nascita a cura dell\u2019Ufficiale Consolare, il certificato HUKOU e l\u2019attestazione dell\u2019ospedale, con le univoche informazioni in essi contenute, costituiscono parte complementare e necessaria alla trascrivibilit\u00e0 della nascita, come gi\u00e0 indicato nella \u00a0<a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/documenti\/circ-018-servdermo-16-11-2015.pdf\">Circ. 18 del 16\/11\/2015<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>(*3)\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Per quanto gi\u00e0 premesso (*1) e (*2), limitatamente ai nati in Cina, una volta acquisita la necessaria documentazione, incluso l\u2019originale del certificato medico di nascita che non verr\u00e0 restituito, l\u2019Ufficio Consolare provveder\u00e0 ad inviare al Comune competente l\u2019Atto di Nascita Straniero e, quando richiesto, la certificazione sostitutiva di Nascita secondo l\u2019<a href=\"https:\/\/www1.prefettura.it\/FILES\/AllegatiPag\/1156\/dpr396_2000.pdf\"> Art. 20 del DPR 396\/2000<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0Per ogni ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all\u2019indirizzo mail:\u00a0 <\/strong><a href=\"mailto:consolare.shanghai@esteri.it\"><strong>consolare.shanghai@esteri.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Matrimonio dinnanzi alle Autorit\u00e0 Cinesi o altre Autorit\u00e0 Consolari non Italiane<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al fine di contrarre matrimonio dinnanzi alle autorit\u00e0 cinesi e\/o altre autorit\u00e0 consolari straniere \u00e8 necessario presentare i documenti attestanti lo stato civile del cittadino Italiano debitamente tradotti e legalizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I certificati di stato civile, ivi incluso il Certificato di Stato Libero o il Certificato di Nascita, devono essere richiesti direttamente al Comune in Italia, anche attraverso il portale ANPR, e dovranno essere tradotti e legalizzati in Italia secondo le <a href=\"http:\/\/it.china-embassy.gov.cn\/ita\/lqgz\/202101\/t20210112_3193933.htm\">istruzioni delle rappresentanze diplomatiche cinesi in Italia<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In alcuni casi per celebrare il matrimonio vi \u00e8 anche la necessit\u00e0 di produrre il \u201cNulla Osta al Matrimonio\u201d ( \u201cCertificate of No Impediment\u201d), questo certificato, differentemente dagli altri, viene rilasciato da questo Consolato Generale d\u2019Italia per richiesta dell\u2019interessato a presentazione del solo, ma necessario, Certificato di Stato Libero (anche in carta semplice e non legalizzato, purch\u00e9 alla data corrente) ed eventualmente idonea dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio prevista dal DPR 445\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta contratto il matrimonio presso le autorit\u00e0 straniere <strong>\u00e8 obbligatorio procedere a trascrizione presso il Comune Italiano di residenza o di iscrizione AIRE; procedimento che pu\u00f2 avvenire per proprio conto direttamente al comune (con l&#8217;atto tradotto e postillato) o per i tramiti dell\u2019Ufficio Consolare scrivendo a<\/strong> \u27a1\u00a0<a href=\"mailto:consolare.shanghai@esteri.it\">consolare.shanghai@esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fa presente che, per norma di legge, le convenzioni matrimoniali debbono essere coerenti con quanto previsto dall\u2019ordinamento ove \u00e8 contratto il matrimonio, ovvero \u00e8 indispensabile che tali convenzioni presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell\u2019autorit\u00e0 locale dello Stato estero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Matrimonio in Italia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani residenti AIRE che intendono contrarre matrimonio in Italia devono procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso\u00a0questo Consolato Generale.<br \/>\nI cittadini stranieri non residenti in Italia e che intendono contrarre matrimonio dinnanzi alle autorit\u00e0 italiane devono produrre certificazione di stato libero ai fini matrimoniali, presentando certificato di stato libero rilasciato dalle locali autorit\u00e0 e successivamente notarizzato e legalizzato dal locale Ministero degli Affari Esteri. Affinch\u00e9 sia valido in Italia tale certificato di stato libero deve essere legalizzato presso\u00a0questo Consolato Generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Divorzio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso questo Consolato Generale affinch\u00e9 produca effetti anche in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Unioni civili<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta di costituzione di un&#8217;unione civile pu\u00f2 essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l\u2019ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all\u2019ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identit\u00e0);<\/li>\n<li>L\u2019insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell\u2019unione, cos\u00ec come stabilite dall\u2019art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte della presentazione della richiesta verr\u00e0 fissata una data affinch\u00e9 le parti, a seguito delle verifiche sull\u2019esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell\u2019unione, davanti all\u2019ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76\/2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La registrazione dell\u2019unione civile viene trasmessa dall\u2019ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per presentare richiesta su appuntamento si prega di rivolgersi all\u2019indirizzo e-mail \u27a1<a href=\"mailto:consolare.shanghai@esteri.it\"> consolare.shanghai@esteri.it<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le unioni civili all\u2019estero vengono costituite presso l\u2019ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144\/2016). Le richieste di costituzione dell\u2019unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l\u2019ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La manifestazione di volont\u00e0 allo scioglimento di un\u2019unione civile gi\u00e0 registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell\u2019unione \u00e8 iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144\/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell\u2019unione civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, \u00e8 possibile richiedere all\u2019ufficio consolare il rilascio di certificati di capacit\u00e0 matrimoniale o attestazioni circa l\u2019assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l\u2019ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Convivenze di fatto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I connazionali che intendono stipulare un \u201ccontratto di convivenza\u201d (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76\/2016) possono scrivere a\u00a0<a href=\"mailto:consolare.shanghai@esteri.it\">consolare.shanghai@esteri.it<\/a>. Il contratto di convivenza pu\u00f2 essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell\u2019ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto pu\u00f2 essere autenticata presso l\u2019ufficio consolare in forma di atto notarile. \u00c8 necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto \u00e8 la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice \u00e8 quella del Paese di residenza principale della coppia.<\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese \u00e8 possibile per un cittadino italiano contrarre matrimonio presso gli Uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due nubendi sia cittadino\/a cinese<\/span>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Percezione consolare<\/strong><br \/>\nTraduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita<br \/>\nTraduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina<br \/>\nLegalizzazione: 24 euro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari. 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