{"id":1007,"date":"2017-02-07T03:48:30","date_gmt":"2017-02-06T19:48:30","guid":{"rendered":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2017\/02\/sentenza-della-corte-costituzionale\/"},"modified":"2017-02-07T03:48:30","modified_gmt":"2017-02-06T19:48:30","slug":"sentenza-della-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2017\/02\/sentenza-della-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Sentenza della Corte Costituzionale n.286\/2016. Attribuzione del cognome materno."},"content":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale con sentenza n. 286\u00a0datata 8 novembre &#8211; 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale &#8211; Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l&#8217;<strong>illegittimita&#8217; costituzionale della norma<\/strong>, desumibile da un&#8217;interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell&#8217;Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238\/1939 e D.P.R. 396\/2000), <strong>nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno<\/strong>.<\/p>\n<p>In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale, il Ministero dell&#8217;Interno ha diramato la Circolare n. 1\/2017 \u00a0(<a href=\"http:\/\/www.consshanghai.esteri.it\/Consolato_Shanghai\/resource\/doc\/2017\/02\/circolare_del_ministero_dell_interno_n._1_del_19_gennaio_2017.pdf\">scarica la circolare<\/a>) intesa a dare attuazione ai principi di diritto affermati dal giudice costituzionale.<\/p>\n<p>Si rammenta che, gia&#8217; prima della citata sentenza della Corte Costituzionale, in virtu&#8217; di quanto disposto con la circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 397\/2008, gli atti di nascita afferenti a doppi cittadini nati all&#8217;estero potevano essere trascritti in Italia anche se recanti cognomi diversi da quello attribuibile in base alla normativa italiana, fatta salva la diversa manifestazione di volonta&#8217; del soggetto interessato.<br \/>In ragione della pronuncia del giudice costituzionale, ora, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che gia&#8217; rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno diventano ricevibili nell&#8217;ordinamento italiano, purche&#8217; accompagnati da prova della comune volonta&#8217; dei genitori in tal senso.<\/p>\n<p>Si precisa che, ove la volonta&#8217; comune dei genitori di attribuire il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno sia gia&#8217; stata espressa di fronte all&#8217;autorita&#8217; di Stato Civile locale, di tale manifestazione &#8211; laddove riportata nell&#8217;atto o in un atto disgiunto &#8211; si dovra&#8217; tener conto nella trascrizione in Italia. Nel caso opposto, l&#8217;EVENTUALE volonta&#8217; COMUNE dei genitori di attribuire al figlio ANCHE il cognome materno potra&#8217; essere acquisita dalle Rappresentanze Diplomatiche contestualmente alla richiesta di trascrizione degli atti di nascita formati dalle autorita&#8217; locali.<br \/>In tali casi, l&#8217;atto di nascita (debitamente tradotto e legalizzato, ove richiesto) dovra&#8217; essere, come di consueto, trasmesso al Comune italiano, unitamente alla dichiarazione concernente l&#8217;attribuzione del cognome materno. Analogamente si dovra&#8217; procedere nei casi di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dai genitori con dichiarazioni rese dinnanzi a codesti Uffici o di fronte alle autorita&#8217; locali, nonche&#8217; nei casi di adozione per i quali i coniugi adottivi si rivolgano a codesti Uffici per ottenere il riconoscimento e la trascrizione in Italia dei provvedimenti di adozione e degli atti di stato civile degli adottati.<\/p>\n<p>Per gli Uffici consolari operanti in quei Paesi i cui ordinamenti non prevedano la formazione dell&#8217;atto di nascita, l&#8217;eventuale manifestazione congiunta della volonta&#8217; dei genitori di attribuire ANCHE il cognome materno al proprio figlio potra&#8217; essere acquisita solo dalla Sede al momento della ricezione della dichiarazione di nascita &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 1, del D.P.R. 396\/2000 &#8211; e della stessa dovra&#8217; tenersi conto nella formazione dell&#8217;atto di nascita.\u00a0<\/p>\n<p>La dichiarazione concernente l&#8217;attribuzione del cognome materno (il cui modello sar\u00e0 fornito in seguito) potra&#8217; essere compilata e sottoscritta dagli esercenti la responsabilita&#8217; genitoriale presso l&#8217;Ufficio consolare, oppure inviata per posta, per via telematica (PEC o posta elettronica ordinaria) o per fax unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identita&#8217; (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445\/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). La firma del dichiarante non cittadino dell&#8217;Unione Europea e residente all&#8217;estero deve essere autenticata nei modi previsti dalla vigente normativa da parte del funzionario che riceve la dichiarazione, previa identificazione del dichiarante, ovvero tramite autentica da parte di autorita&#8217; straniera, debitamente apostillata o legalizzata, a seconda dei casi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La Corte Costituzionale con sentenza n. 286\u00a0datata 8 novembre &#8211; 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale &#8211; Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l&#8217;illegittimita&#8217; costituzionale della norma, desumibile da un&#8217;interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell&#8217;Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238\/1939 e D.P.R. 396\/2000), [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-1007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consshanghai.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}