La legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), nell’abrogare la legge 180/1992, ha modificato il DPR 18/1967 con l’inserimento di un art.23-ter, recante “nuove modalità per l’erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”. In particolare, la nuova norma prevede che la concessione di tali contributi a soggetti privati italiani e stranieri avvenga, solvo casi di motivata urgenza, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Pertanto, le Direzioni Generali che gestiscono i relativi fondi –DGAP, DGMO- hanno elaborato degli Avvisi di pubblicità al fine di acquisire le proposte presentate dai soggetti privati volte ad ottenere la concessione dei contributi. Tali avvisi sono pubblicati sul sito del MAECI, alla pagina:
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/criteri-e-modalita.html
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, l’articolo 4 di ciascuno dei tre Avvisi prevede che per i soggetti che hanno sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda viene presentata esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 2) e che in luogo della dichiarazione sostitutive di certificazioni secondo il modello allegato agli Avvisi, gli stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5). Inoltre, ai fini del rispetto del termine stabilito dagli Avvisi (12 agosto per DGMO e 25 agosto per DGAP), a fare fede sarà il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della ricezione della domanda (comma 6).