CONVALIDA DELLA PATENTE DI GUIDA
La patente italiana, in scadenza o scaduta, non può essere rinnovata all’estero e deve necessariamente essere sostituita con una nuova in Italia. Nel caso di patenti in prossimità di scadenza (4 mesi) o scadute da non più di 5 anni, il Consolato può rilasciare un certificato di convalida, che serve solo a mantenere la patente in vita finché il titolare non si rechi in Italia per richiederne una nuova.
Chi può farne richiesta.
Il servizio è riservato agli iscritti AIRE e a coloro che possono comprovare la propria residenza in Cina da almeno 6 mesi.
Ai sensi della Legge 470/1988, qualora un cittadino abbia spostato la propria stabile dimora nella nostra circoscrizione, corre l’obbligo di ottemperare alla registrazione AIRE. Eventuali elementi forniti allo scrivente a corredo dei servizi consolari richiesti che comprovassero un aggiornamento dei dati di stato civile o anagrafici dovranno essere obbligatoriamente trasmessi al suo Comune per i tramiti di questo Ufficio.
La documentazione necessaria.
Per richiedere la convalida in Consolato è necessario avere con sé:
- certificato medico (v. sotto);
- domanda di rinnovo della patente debitamente compilata (da richiedere all’ufficio consolare tramite email);
- patente di guida da rinnovare e una fotocopia della stessa.
Come ottenere il certificato medico.
Per ottenere la necessaria certificazione sanitaria bisogna sottoporsi a visita medica da effettuarsi presso il seguente Istituto:
SHANGHAI FIRST PEOPLE’S HOSPITAL INTERNATIONAL MEDICAL CENTER
上海市第一人民医院国际医疗保健中心 |
New Building, 86 Wujin Lu, Hongkou Dist., Shanghai
上海市虹口区武进路86号新大楼 Si segnala che occorre prendere appuntamento con l’Ospedale al seguente numero: 021 6324 3852 |
Il giorno della visita occorre presentarsi all’ospedale muniti di:
- modello del certificato medico bilingue (italiano-cinese) in bianco, che verrà compilato dal medico (da richiedere all’ufficio consolare tramite email). Si segnala l’utilità di stampare entrambe le pagine, possibilmente su un unico foglio;
- n.1 fototessera che andrà apposta dal medico su detto certificato nello spazio all’uopo riservato, nella prima facciata, in alto a destra;
- documento di riconoscimento (preferibilmente passaporto con visto), i cui estremi andranno riportati sul certificato medico di cui al punto 1.
Si suggerisce di prestare particolare attenzione alla completezza e correttezza dei dati anagrafici riportati sul certificato medico.
Prendere appuntamento per ottenere il certificato di convalida.
Una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, è necessario prendere appuntamento con l’Ufficio Consolare di questo Consolato Generale, scrivendo a:
➡ shanghai.passaporti@esteri.it
IL PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA (cd. Patente internazionale)
Il permesso internazionale di guida viene rilasciato unicamente dalla Motorizzazione civile competente per il Comune nelle cui liste AIRE un cittadino è iscritto. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata Permesso internazionale di guida sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IMPORTANTE
- La convalida è rilasciata ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 126 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii. (“Codice della Strada”).
- Quando la patente è scaduta da più di 5 anni, non può più essere rilasciata alcuna convalida e il titolare deve recarsi in Italia per sostenere un nuovo esame di guida.
- Si ribadisce che la convalida non equivale ad una nuova patente. Il rilascio di una nuova patente, anche in caso di furto/smarrimento/deterioramento, potrà essere richiesto solo agli uffici della propria Motorizzazione Civile in base al proprio Comune di residenza (anagrafica o AIRE).
- Sarà necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.
- Si ricorda anche che chi è in possesso della convalida consolare ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido.
- Per ulteriori informazioni su Autoveicoli e Patenti di Guida all’estero consultare la pagina dedicata del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.