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Stato Civile

Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volontà fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

I cittadini italiani sono tenuti obbligatoriamente a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia degli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità cinesi, questi devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri cinese. La traduzione dei certificati dovrà essere dichiarata conforme all’originale a cura dell’Ufficio Consolare.

Atti di nascita: Registrazione e Trascrizione

– Informazioni generali

Nel caso il nuovo nato sia stato già registrato allo stato civile di un altro paese, ovvero sia già in possesso di altra cittadinanza, debbono essere inviati al Comune, per la necessaria trascrizione, gli atti di nascita formati nel luogo dove il bambino è nato. In fase di trascrizione, i genitori possono chiedere di aggiungere, se mancante, anche il cognome materno o paterno.

Il rilascio del codice fiscale e del passaporto, nel caso di doppi cittadini, sono subordinati all’accettazione della documentazione da parte del comune, quindi alla ricezione dell’avvenuta conferma di trascrizione.

– Documenti necessari per la trascrizione/registrazione della nascita

Per la registrazione/trascrizione della nascita è necessaria la presenza di entrambi i genitori e si dovranno produrre i seguenti documenti:

  • atto notarile del certificato medico di nascita (出生医学证明公证书);
  • atto di nascita rilasciato dalle Autorità di cui è già cittadino (出生公证书);
  • hukou in originale dove sono iscritti il minore ed il genitore cinese (solo se il minore è cittadino cinese);
  • passaporto o altro documento di identità del minore;
  • passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.

Solamente se i genitori sono entrambi Italiani e quindi il neonato non ha altra cittadinanza se non quella italiana, le dichiarazioni di nascita vanno effettuate presso gli Uffici Consolari entro 10gg dalla nascita, l’eventuale dichiarazione tardiva è accettata dalla Procura della Repubblica allegando la motivazione del ritardo.

Per il neonato di sola cittadinanza Italiana, il Consolato emetterà un atto di nascita di cui verrà consegnata copia conforme.

I documenti da produrre saranno:

  • certificato medico di nascita in originale, che verrà conservato agli atti d’ufficio;
  • passaporto o altro documento di identità di entrambi i genitori.

Si ricorda che tutti gli atti notarili debbono essere tradotti e legalizzati dall’Ufficio Affari Esteri competente.

Per sottoscrivere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio Consolare, e’ necessario chiedere un appuntamento all’indirizzo ➡ shanghai.aire@esteri.it

Matrimonio dinnanzi alle Autorità Cinesi o altre Autorità Consolari non Italiane

Al fine di contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità cinesi e/o altre autorità consolari straniere è necessario presentare i documenti attestanti lo stato civile del cittadino Italiano debitamente tradotti e legalizzati.

I certificati di stato civile, ivi incluso il Certificato di Stato Libero o il Certificato di Nascita, devono essere richiesti direttamente al Comune in Italia, anche attraverso il portale ANPR, e dovranno essere tradotti e legalizzati in Italia secondo le istruzioni delle rappresentanze diplomatiche cinesi in Italia.

In alcuni casi per celebrare il matrimonio vi è anche la necessità di produrre il “Nulla Osta al Matrimonio” ( “Certificate of No Impediment”), questo certificato, differentemente dagli altri, viene rilasciato da questo Consolato Generale d’Italia per richiesta dell’interessato a presentazione del solo, ma necessario, Certificato di Stato Libero (anche in carta semplice e non legalizzato, purché alla data corrente) ed eventualmente idonea dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio prevista dal DPR 445/2000.

Una volta contratto il matrimonio presso le autorità straniere è obbligatorio procedere a trascrizione presso il Comune Italiano di residenza o di iscrizione AIRE; procedimento che può avvenire per proprio conto direttamente al comune (con l’atto tradotto e postillato) o per i tramiti dell’Ufficio Consolare scrivendo a ➡ consolare.shanghai@esteri.it

Si fa presente che, per norma di legge, le convenzioni matrimoniali debbono essere coerenti con quanto previsto dall’ordinamento ove è contratto il matrimonio, ovvero è indispensabile che tali convenzioni presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell’autorità locale dello Stato estero.

Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti AIRE che intendono contrarre matrimonio in Italia devono procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso questo Consolato Generale.
I cittadini stranieri non residenti in Italia e che intendono contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità italiane devono produrre certificazione di stato libero ai fini matrimoniali, presentando certificato di stato libero rilasciato dalle locali autorità e successivamente notarizzato e legalizzato dal locale Ministero degli Affari Esteri. Affinché sia valido in Italia tale certificato di stato libero deve essere legalizzato presso questo Consolato Generale.

Divorzio

Sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso questo Consolato Generale affinché produca effetti anche in Italia.

Unioni civili

La richiesta di costituzione di un’unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:

  • Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.

Per presentare richiesta su appuntamento si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail ➡ consolare.shanghai@esteri.it

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.

Convivenze di fatto

I connazionali che intendono stipulare un “contratto di convivenza” (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76/2016) possono scrivere a consolare.shanghai@esteri.it. Il contratto di convivenza può essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell’ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto può essere autenticata presso l’ufficio consolare in forma di atto notarile. È necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto è la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice è quella del Paese di residenza principale della coppia.

IMPORTANTE

Si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese è possibile per un cittadino italiano contrarre matrimonio presso gli Uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due nubendi sia cittadino/a cinese.

Percezione consolare
Traduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita
Traduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina
Legalizzazione: 24 euro