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Stato Civile

Lo stato civile riguarda il complesso di fatti o manifestazioni di volontà fondamentali inerenti alla vita di ogni cittadino: nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, cittadinanza. La registrazione di questi fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

I cittadini italiani sono tenuti obbligatoriamente a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Per quanto riguarda in particolare la trascrizione in Italia degli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità cinesi, questi devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri cinese. La traduzione dei certificati dovrà essere dichiarata conforme all’originale a cura dell’Ufficio Consolare.

 

NUOVE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DELLE NASCITE

(entrata in vigore della Legge n. 74/2025)

 

 

La Legge n. 74/2025, che converte il Decreto Legge n. 36 del 28/03/2025, ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, modificando la Legge n. 91 del 05/02/1992.

In particolare, la nuova normativa prevede specifiche limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana a persone nate all’estero, condizionandola alla presenza di indici predeterminati circa la sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica Italiana.

 

Alla luce di quanto previsto dalla citata legge, coloro che NON abbiano ancora provveduto a registrare il proprio figlio vorranno contattare il nostro Ufficio Consolare (consolare.shanghai@esteri.it) per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed evitare che al termine di applicazione del regime transitorio, fissato al 31 maggio 2026, si decada dalla possibilità di trasmettere la cittadinanza italiana al proprio figlio mediante la dichiarazione di volontà prevista dall’art. 4 comma 1-bis della Legge n. 91 del 05/02/1992 e successive modifiche.

 

 

Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina i cui genitori siano entrambi in possesso della sola cittadinanza Italiana, si dovranno allegare i seguenti documenti (*1):

 

–        Atto di nascita rilasciato dall’Ufficio notarile locale, opportunamente tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;

–         Originale dell’attestazione ospedaliera di nascita che non verrà restituita (Medical Birth Certificate solitamente di colore verde);

–        Passaporti in originale di entrambi i genitori;

–         Certificato storico di residenza di entrambi i genitori.

 

 

Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina, nel caso in cui uno dei genitori sia in possesso anche della cittadinanza cinese, si dovranno allegare i seguenti documenti (*2):

 

–        Atto di nascita rilasciato dall’Ufficio notarile locale, opportunamente tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;

–        Hukou (Family Book) in originale, che verrà restituito, e copia conforme con traduzione in lingua italiana e apostille della sola pagina riguardante il minore;

–        Copia conforme del certificato medico di nascita tradotto in lingua italiana e legalizzato con apostille;

–         Passaporto originale di entrambi i genitori;

–         Certificato storico di residenza del genitore con cittadinanza italiana.

 

 

Per presentare la domanda di registrazione di nascita dei minori nati in Cina o in altro paese estero, nel caso in cui uno dei genitori sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella Italiana, diversa da quella cinese, si dovranno allegare i seguenti documenti (*3):

 

–        Atto di nascita straniero. Se non Europeo, in formato multilingua, dovrà essere tradotto in lingua italiana e legalizzato secondo le norme del Paese di riferimento;

–         Se il minore è nato in Cina sarà necessaria l’attestazione ospedaliera di nascita, in originale, che non verrà restituita (Medical Birth Certificate, solitamente di colore verde);

–        Passaporto originale di entrambi i genitori;

–         Certificato storico di residenza del genitore con cittadinanza italiana.

 

 

 

  IMPORTANTE: Rimandi, Annotazioni e FAQs

 

(*1)  

  • Non risultano modificati i termini di legge riguardanti i tempi e le modalità per effettuare le dichiarazioni di nascita previste all’Art.30 Legge 396/2000 per la trasmissione dei documenti al comune e l’eventuale relativa costituzione dell’Atto di Nascita come da Circolare. 18 del 16/11/2015.
  • Il richiedente ha l’onere di dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana.

 

(*2) 

 

  • In materia di registrazione delle nascite, fermo quanto in premessa circa le variazioni introdotte dalla Legge 74/2025, rimangono inalterate le indicazioni riguardanti l’acquisizione e la trasmissione degli atti di stato civile formati all’estero, regolati dall’ Art. 15 comma 2 della Legge 396/2000 , quindi dall’Art. 17 Legge 396/2000 ed infine, con specifico riferimento alla Cina, dalla citata Circ. 18 del 16/11/2015

 

Ad ogni modo, la mancata registrazione nei registri anagrafici e di stato civile cinesi non pregiudica lo status di cittadino cinese del minore e il predetto obbligo permane a prescindere dalle volontà di alcuni genitori di attribuire al neonato un nome in lingua differente da quella cinese, parimenti a quanto avverrebbe in Italia se i genitori rifiutassero di registrare la nascita del neonato agli uffici comunali poiché obbligati ad utilizzare la lingua Italiana in luogo dei caratteri cinesi.

 

  • Non è consentita, senza giusta autorizzazione prefettizia, l’attribuzione di due diverse identità al nuovo nato. L’incongruenza delle generalità riportate sul passaporto straniero (in questo caso quello Italiano) rispetto a quelle riportate nei registri di stato civile cinese, compromettono nelle circoscrizioni di Shanghai, Zhejiang, Anhui e Jiangsu, l’ottenimento del “Entry-Exit permit” e la libera circolazione dell’individuo.

All’uopo si ricorda che non è possibile emettere un visto Schengen a favore dei cittadini italiani, anche qualora gli stessi siano in possesso di Passaporto Straniero.

 

  • Il nome e cognome che verrà utilizzato per la trascrizione della nascita al Comune Italiano di riferimento sarà quello dichiarato agli ufficiali di stato civile cinese, ovvero sarà il nome cinese utilizzato per la formazione dei documenti di stato civile locale (hukou e atto di nascita cinese), trascritto in Pinyin.

 

  • La legge Italiana permette la modifica in tutto o in parte del nome e del cognome, giusta Istanza alla Prefettura competente. Detta istanza può essere compilata anche contestualmente alla consegna degli Atti di Nascita presso l’Ufficio Consolare, che curerà la trasmissione alla Prefettura competente.

 

  • Il Decreto Prefettizio di cambio nome e/o cognome, debitamente tradotto e apostillato, potrà essere utilizzato correntemente in Cina per tutti gli usi consentiti dalla legge locale, non limitati all’ottenimento del Entry–Exit permitma comprendenti svariati settori (sanità, scuola, sistema bancario e assicurativo, etc.)

 

  • Par quanto previsto all’Art. 28 396/2000 in riferimento alle modalità di trascrizione e all’Art. 29 comma 2 396/2000 circa le informazioni contenute negli Atti di Nascita e/o nelle certificazioni sostitutive di nascita a cura dell’Ufficiale Consolare, il certificato HUKOU e l’attestazione dell’ospedale, con le univoche informazioni in essi contenute, costituiscono parte complementare e necessaria alla trascrivibilità della nascita, come già indicato nella  Circ. 18 del 16/11/2015.

 

 

(*3) 

  • Per quanto già premesso (*1) e (*2), limitatamente ai nati in Cina, una volta acquisita la necessaria documentazione, incluso l’originale del certificato medico di nascita che non verrà restituito, l’Ufficio Consolare provvederà ad inviare al Comune competente l’Atto di Nascita Straniero e, quando richiesto, la certificazione sostitutiva di Nascita secondo l’ Art. 20 del DPR 396/2000.

 

 

 Per ogni ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’indirizzo mail:  consolare.shanghai@esteri.it

 

 

Matrimonio dinnanzi alle Autorità Cinesi o altre Autorità Consolari non Italiane

Al fine di contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità cinesi e/o altre autorità consolari straniere è necessario presentare i documenti attestanti lo stato civile del cittadino Italiano debitamente tradotti e legalizzati.

I certificati di stato civile, ivi incluso il Certificato di Stato Libero o il Certificato di Nascita, devono essere richiesti direttamente al Comune in Italia, anche attraverso il portale ANPR, e dovranno essere tradotti e legalizzati in Italia secondo le istruzioni delle rappresentanze diplomatiche cinesi in Italia.

In alcuni casi per celebrare il matrimonio vi è anche la necessità di produrre il “Nulla Osta al Matrimonio” ( “Certificate of No Impediment”), questo certificato, differentemente dagli altri, viene rilasciato da questo Consolato Generale d’Italia per richiesta dell’interessato a presentazione del solo, ma necessario, Certificato di Stato Libero (anche in carta semplice e non legalizzato, purché alla data corrente) ed eventualmente idonea dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio prevista dal DPR 445/2000.

Una volta contratto il matrimonio presso le autorità straniere è obbligatorio procedere a trascrizione presso il Comune Italiano di residenza o di iscrizione AIRE; procedimento che può avvenire per proprio conto direttamente al comune (con l’atto tradotto e postillato) o per i tramiti dell’Ufficio Consolare scrivendo a ➡ consolare.shanghai@esteri.it

Si fa presente che, per norma di legge, le convenzioni matrimoniali debbono essere coerenti con quanto previsto dall’ordinamento ove è contratto il matrimonio, ovvero è indispensabile che tali convenzioni presentino le stesse caratteristiche e gli stessi effetti, nei confronti dell’autorità locale dello Stato estero.

Matrimonio in Italia

I cittadini italiani residenti AIRE che intendono contrarre matrimonio in Italia devono procedere alle pubblicazioni di matrimonio presso questo Consolato Generale.
I cittadini stranieri non residenti in Italia e che intendono contrarre matrimonio dinnanzi alle autorità italiane devono produrre certificazione di stato libero ai fini matrimoniali, presentando certificato di stato libero rilasciato dalle locali autorità e successivamente notarizzato e legalizzato dal locale Ministero degli Affari Esteri. Affinché sia valido in Italia tale certificato di stato libero deve essere legalizzato presso questo Consolato Generale.

Divorzio

Sentenze di divorzio stabilite in base alla locale normativa possono essere trascritte presso questo Consolato Generale affinché produca effetti anche in Italia.

Unioni civili

La richiesta di costituzione di un’unione civile può essere presentata da due persone maggiorenni dello stesso sesso presso l’ufficio consolare competente. Almeno una delle due persone deve essere in possesso della cittadinanza italiana.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente da entrambi i richiedenti all’ufficiale di stato civile competente, e in essa ciascuna parte deve dichiarare:

  • Il nome e il cognome; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza (si ricorda ai richiedenti di venire muniti di valido documento di identità);
  • L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione, così come stabilite dall’art. 1, comma 4 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

A fronte della presentazione della richiesta verrà fissata una data affinché le parti, a seguito delle verifiche sull’esattezza dei dati previste dalla normativa, rendano congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione, davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. In sede di dichiarazione le parti possono rendere anche la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 1, comma 13 legge 76/2016).

La registrazione dell’unione civile viene trasmessa dall’ufficio consolare al Comune di riferimento in Italia.

Per presentare richiesta su appuntamento si prega di rivolgersi all’indirizzo e-mail ➡ consolare.shanghai@esteri.it

Le unioni civili all’estero vengono costituite presso l’ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti (art. 8, comma 1 del DPCM 144/2016). Le richieste di costituzione dell’unione civile possono dunque essere presentate esclusivamente presso l’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede una delle due parti.

La manifestazione di volontà allo scioglimento di un’unione civile già registrata deve essere indirizzata direttamente al Comune presso cui la dichiarazione costitutiva dell’unione è iscritta o trascritta (art. 6 del DPCM 144/2016). Gli uffici consolari non sono competenti a ricevere dichiarazioni di scioglimento dell’unione civile.

Qualora necessari alla costituzione in loco e secondo le forme locali di unioni civili e matrimoni tra persone dello stesso sesso, è possibile richiedere all’ufficio consolare il rilascio di certificati di capacità matrimoniale o attestazioni circa l’assenza di impedimenti alla fine della costituzione in loco di unioni civili o matrimoni. I cittadini italiani che ne necessitano dovranno presentare autocertificazione presso l’ufficio consolare ove sono iscritti AIRE.

Convivenze di fatto

I connazionali che intendono stipulare un “contratto di convivenza” (che si ricorda essere facoltativo ai sensi della Legge 76/2016) possono scrivere a consolare.shanghai@esteri.it. Il contratto di convivenza può essere redatto per atto pubblico da parte del personale addetto dell’ufficio consolare ovvero la sottoscrizione di tale contratto può essere autenticata presso l’ufficio consolare in forma di atto notarile. È necessario rivolgersi al competente ufficio consolare anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, decesso di uno dei contraenti. Si segnala che, sulla base del diritto internazionale privato, in caso di coppie in cui entrambi i membri sono cittadini italiani la legge regolatrice del contratto è la legge italiana, mentre in caso di coppie italo-straniere la legge regolatrice è quella del Paese di residenza principale della coppia.

IMPORTANTE

Si rammenta che nella Repubblica Popolare Cinese è possibile per un cittadino italiano contrarre matrimonio presso gli Uffici consolari ad eccezione del caso in cui uno dei due nubendi sia cittadino/a cinese.

Percezione consolare
Traduzione atti di stato civile per uso trascrizione: gratuita
Traduzione atti di stato civile: 13 euro a pagina
Legalizzazione: 24 euro